sabato 17 marzo 2018

Invarianza idraulica e manutenzione del territorio: le posizioni di Legambiente e WWF

di Andrea Agapito Ludovici (WWF Italia) e Damiano Di Simine e Lorenzo Baio (Legambiente) 

Osservazioni relative alle bozze di Regolamento Regionale (art. 7 L.R. n. 4/2016)

La bozza di regolamento presentata è ben impostata tecnicamente, le soluzioni proposte sono complete e positivamente includono i SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems); a tal proposito si ritiene importante, nello sviluppo del paragrafo 10 “Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica”, di proporre ai Comuni l’adozione di specifici “Piani di drenaggio sostenibile” come strumenti pianificatori, a sé stanti o ad integrazione degli strumenti della pianificazione comunale, al fine di recuperare la perduta permeabilità, indicando priorità di interventi e modalità di declinazione degli stessi nella programmazione comunale delle opere pubbliche, segnatamente quelle che riguardano il reticolo idrico minore, il verde pubblico e i servizi di sottosuolo. L'approccio territoriale che individua i bacini più critici e impone vincoli maggiori in queste aree appare valido e strutturato.

Ciononostante si ritiene che il regolamento dovrebbe prevedere azioni di monitoraggio, di controllo e meccanismi sanzionatori per valutare l’efficacia, l’efficienza degli interventi e la loro effettiva realizzazione in attuazione al regolamento stesso (non sarebbe la prima volta che le regole previste siano del tutto inattuate in mancanza di sanzioni e controlli; un esempio è quello della fascia di 10 metri da lasciare a vegetazione spontanea, Dlgs.152/2006, che nessuno rispetta).

Come già si è avuto modo di dire in varie sedi, si reputa molto positiva l'introduzione per legge dei concetti di invarianza idraulica/idrologica come obbligo progettuale per i nuovi interventi di trasformazione del territorio e di ristrutturazione degli edifici esistenti, anche se l'implementazione della norma dovrebbe richiedere leve finanziarie o fiscali atte a compensarne il maggior costo e a introdurre elementi progressivi di penalizzazione per le non conformità. Attualmente infatti tali interventi non risultano facilmente accessibili né convenienti per l'operatore privato: è bene che diventino standard costruttivo obbligatorio ma, soprattutto per favorire l’adeguamento di edifici esistenti (in parte ignorati dal presente regolamento), occorrono agevolazioni economiche per i privati. All'estero è prevista una modulazione della fiscalità sulla proprietà edilizia, che è commisurata non alla superficie di pavimento, ma alla superficie impermeabile, e che può essere ridotta nella misura in cui il proprietario dimostri di aver ridotto tale superficie attraverso interventi strutturali (de-sigillatura di superfici pavimentate, tetti verdi, accumuli di acque piovane, ecc…). Crediamo sia una buona pratica da importare anche nel nostro territorio.

Il regolamento potrebbe essere un’opportunità per andare oltre i limiti della l.r 12/2005 e prevedere di intervenire non solo sulla nuova edificazione e sugli interventi di demolizione e ricostruzione: quindi si richiede uno sforzo affinchè possa essere introdotto nel presente regolamento una specifica parte volta a migliorare la situazione della superficie urbana già esistente (il cosiddetto "retrofitting" urbano per migliorare la risposta idrologica). Si tratta di una debolezza che si intende sottolineare affinchè si possa incidere sul tessuto urbano; a tal proposito si dovrebbero inserire specifiche prescrizioni sui regolamenti edilizi e prevedere nel Piano di Drenaggio urbano sostenibile del Comune apposite indicazioni e facilitazioni per chi si adopera al recupero di permeabilità. In conclusione si ritiene certamente importante operare sul “nuovo”, ma è indispensabile avviare un percorso che consenta di recuperare sul “vecchio” attraverso una politica di incentivi e un Piano per il drenaggio Sostenibile Urbano che consenta una visione complessiva di area urbanizzata vasta e una maggior efficacia negli interventi da realizzare.

Si propone quindi di:
  • rafforzare l’integrazione delle politiche e degli interventi come sollecitato dall’Unione Europea. In particolare delle due direttive, la Direttiva Acque 2000/60 e la Direttiva Alluvioni 2007/60;
  • esplicitare meglio l’interconnessione con le azioni del Piano di Gestione per il Fiume Po e le linee di indirizzo all’autorità competente (ADBPO);
  • valorizzare i Contratti di Fiume come strumento di programmazione partecipata;
  • prevedere piani di drenaggio sostenibile urbano da adottare nei Comuni;
  • inserire linee guida volte a migliorare la situazione della superficie urbana già esistente ("retrofitting idrologico" urbano).
  • indicare le modalità di raccordo degli strumenti con la nuova versione del PTA (Piano di Tutela delle Acque) attualmente in fase di revisione.
In modo puntuale si rileva inoltre che non c’è concordanza tra i 5 schemi esemplificativi delle misure di invarianza riportati nell’allegato A della bozza di norma (pag. 65 e seguenti) e della presentazione (pag. 6 e seg.).
  1. Bisognerebbe chiarire meglio cosa si intende per superficie Sp e per superficie S; in particolare che Sp non è relativo solo all’edificio, ma anche a cortili e viabilità interna.
  2. La non assoggettabilità alle misure di invarianza idraulica per i casi 1, 4 e 5 (l’ultimo chiamato erroneamente ancora 4) della parte Sp non modificata dovrebbe essere subordinato alla consistenza della superficie S residua del lotto dopo intervento e alla incidenza della Sp ristrutturata rispetto alla preesistente, ovvero: se nuova o ristrutturata Sp è maggiore del 50 della preesistente e la S residua libera del lotto è maggiore di 2 o 3 volte la nuova Sp, sarebbe logico in quanto possibile assoggettare tutta la nuova Sp all’invarianza idraulica (lo spazio è disponibile!).
  3. In alternativa a quanto sopra si potrebbe comunque monetizzare la non esecuzione se non possibile.
  4. Con riferimento allo schema esemplificativo riportato a pag. 18 della presentazione (pag. 65 della bozza di norma) il rispetto delle portate limite previste per gli ambiti di completamento o di trasformazione (retinati in rosso) comportano l’applicazione dei criteri all’intera superficie territoriale interessata e non solo quella effettivamente edificata (vedi osservazione in premessa).
MANUTENZIONE DIFFUSA DEL TERRITORIO

(Indirizzi per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d’acqua e delle opere di difesa del suolo, nonché di specifiche tecniche per la gestione della vegetazione nella sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d’acqua e delle relative opere idrauliche)

Questo regolamento presenta una prima parte sostanzialmente condivisibile ed una seconda inadeguata perché squilibrata, per eccesso di genericità e presenza di aspetti contraddittori

E’ ricorrente la sovrapposizione di termini, prassi e contenuti che si riferiscono a piani, programmi e progettazioni, senza che sia chiarito quale debba essere un ordine gerarchico tra queste fattispecie.

I livelli sono mischiati e spesso sovrapposti. La responsabilità di valutazioni, che richiedono spesso competenze plurispecialistiche, sembra ricada sulle spalle del tecnico che dovrebbe stilare il piano o il programma.

Al di là delle osservazioni e considerazioni puntuali che sono state inserite nel documento in modalità “revisione”(allegato) si propone di tenere distinti i livelli di pianificazione, programmazione e progettazione. E’ importante che vi siano dei Piani di manutenzione che dovrebbero essere redatti da team interdisciplinari, contenere gli indirizzi di gestione per i diversi tratti fluviali, a seconda delle caratteristiche del corso d’acqua e del contesto territoriale, quindi del rischio presente; dovrebbero essere definite le zone dove non c’è bisogno di manutenzione o dove questa sia richiesta in misura solo sporadica o per situazioni particolari, dove questa è prioritaria nonchè la periodicità e i criteri generali di intervento. Il piando dovrebbe avere un orizzonte temporale di 5/10 anni. I programmi d'intervento dovrebbero essere compilati annualmente dalle unità di difesa del suolo, debitamente formate, che dovrebbero individuare gli interventi secondo indirizzi e criteri del Piano.

Poi ci sono i progetti, gli interventi che dovrebbero far riferimento a quaderni di opere tipo o, comunque a una manualistica, peraltro piuttosto consolidata

Si suggerisce fortemente l’introduzione di un glossario (come inserito nel regolamento sull’invarianza, anzi a sua integrazione) per chiarire bene cosa si intende con i molti termini introdotti (Mitigazione del rischio idraulico, regolare deflusso delle acque, Pericolosità, Rischio idraulico, Rischio idrogeologico, Tratte critiche , Fasce Fluviali, Specie alloctone, Specie alloctone invasive.

Si rileva anche un forte squilibrio tra gli aspetti ecologici e ambientali e quelli prevalentemente idraulici e c’è una concezione che predilige non una visione integrata dell’azione di manutenzione (quindi multiobiettivo) ma una trattazione di vari aspetti come fossero componenti distinte (gli aspetti ambientali, quelli paesaggistici…) quasi che ambiente e paesaggio fossero un “di più” e non, al contrario, l’infrastruttura verde portante, che presiede l’erogazione di servizi ecosistemici che attengono anche alla regolazione dei regimi idrologici, delle dinamiche e funzionalità dei corsi d’acqua e delle strutture morfologiche del territorio da questi innervato.

Appare strana la dimenticanza di alcuni provvedimenti come quello dei 10 metri di sponda per la vegetazione spontanea (Dlgs.152/2006 art.115) che dovrebbero invece trovare spazio ed essere contestualizzati e valorizzati in un regolamento del genere, piuttosto che l’approssimazione riguardo la normativa di tutela della natura (Dir Habitat e Uccelli).

Inoltre si ritiene necessario un maggior approfondimento e dettaglio sulle problematiche di necessario contenimento delle specie alloctone invasive.

Nella bozza di regolamento sembra che si debba garantire la manutenzione sempre e dovunque, ma in molti casi potrebbe non aver senso (ci sono dei tratti del Ticino in pianura che sono molto prossimi alla naturalità ed è bene non toccare assolutamente!) Non si capisce poi con quali risorse si possa assolvere a tale imperativo; a tal proposito si sottolinea come si debba porre fine agli interventi fatti ‘a compensazione’, in cambio di legna o  inerti,  che sono una delle cause del deterioramento della vegetazione spondale.

Inoltre, visti i regolamenti molto interessanti e comparabili anche con la situazione lombarda, redatti da Regione Veneto e Regione Emilia Romagna, suggeriamo una valutazione di questi documenti che possono suggerire come strutturare in maniera efficace il regolamento in questione.

Per scaricare le osservazioni in formato pdf cliccare qui.

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